Onorevoli Colleghi! - La vigente normativa, con l'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevede l'ineleggibilità dei sindaci di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti alla carica di deputato o di senatore.
      Alcune recenti decisioni della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati hanno tuttavia non solo escluso l'ineleggibilità a sindaco del parlamentare, ma hanno addirittura previsto che il deputato o il senatore eletto sindaco possa conservare entrambe le cariche.
      A fronte della mancanza di una norma sull'ineleggibilità «a specchio» rispetto a quella prevista dall'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ovvero di una norma che, oltre all'ineleggibilità alla carica di parlamentare per i presidenti delle giunte provinciali e per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti,

 

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preveda espressamente anche l'ineleggibilità dei parlamentari in corso di mandato alle stesse cariche locali, le Giunte delle elezioni di entrambe le Camere sono addirittura arrivate a riconoscere la legittimità del cumulo dei mandati.
      Ribaltando i «precedenti» consolidatisi dalla I alla XIII legislatura e rigettando il principio della cosiddetta «conversione», la prassi parlamentare è così giunta, nel corso della XIV legislatura, alla paradossale conclusione di consentire che un parlamentare in carica, candidato ed eletto alla carica di presidente della provincia o di sindaco di un comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti, possa ricoprire entrambi i mandati (questo indirizzo della «giurisprudenza» parlamentare è stato inaugurato dalla deliberazione del 2 ottobre 2002 della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, che si è pronunciata, a maggioranza, dichiarando la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di sindaco di un comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e di presidente della giunta provinciale, in riferimento ai «casi» Cammarata, Zaccheo e Di Giandomenico, deputati in carica eletti, rispettivamente, sindaco di Palermo nelle elezioni del 25 novembre 2001, sindaco di Latina nelle elezioni del 26-27 maggio 2002 e sindaco di Termoli nelle elezioni del 26-27 maggio 2002).
      L'attuale sistema presenta, quindi, aspetti del tutto paradossali, imponendo al sindaco e al presidente della provincia di dimettersi 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura, e consentendo al parlamentare di candidarsi, di essere eletto e di conservare per tutto il periodo entrambe le cariche.
      La presente proposta di legge, all'articolo 1, tende dunque a ripristinare le condizioni essenziali di logica e di ragionevolezza del sistema, estendendo in maniera esplicita ai parlamentari la fattispecie dell'ineleggibilità alla carica di sindaco dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e alla carica di presidente della provincia.
      Gli articoli 2 e 3 della proposta di legge, invece, introducono strumenti idonei a ridurre il più possibile l'eventualità che soggetti ineleggibili partecipino comunque alle competizioni elettorali, prevedendo l'obbligatorietà di presentare per ciascun candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità (sanzionata penalmente dall'articolo 76 del medesimo testo unico per il caso di dichiarazioni mendaci).
 

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